
Continua la saga dei prof no pass. Ancora un no alla sospensiva degli atti che impongono la certificazione verde al personale della scuola e rifondono i costi del tampone soltanto ai lavoratori esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari. E ciò perché, a ben vedere, un obbligo di farsi inoculare la dose anti Covid-19 sussiste soltanto per il personale sanitario, mentre i dipendenti del ministero dell’Istruzione che non vogliono sottostare al Green pass possono comunque produrre un test molecolare o antigenico rapido per evitare le sanzioni: «non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa». È quanto emerge dall’ordinanza 6154/21, pubblicata l’8 novembre dalla sezione terza bis del Tar Lazio. Inutile adombrare questioni di legittimità costituzionale: non è violata la riserva assoluta di legge ex articolo 32, secondo comma, della Carta fondamentale, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». . Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “
Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come allo stato il vaccino anti Sars-Cov-2 non è obbligatorio perché la legge consente l’alternativa fra il possesso del green pass e la produzione del tampone. Senza dimenticare che lo stesso personale sanitario può evitare la somministrazione se accetta di essere destinato a mansioni che non comportano il contatto con il pubblico. Insomma, a una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare legittimo che i costi del tampone siano a carico del docente, il quale non può essere destinato ad altri incarichi e svolge un servizio pubblico fondamentale: l’alternativa del tampone al Green pass è prevista proprio per tutelare il diritto del prof a non vaccinarsi.
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